Peste Suina Africana – Ordinanza n. 4/2026: obblighi per attività all’aperto e segnalazione carcasse

AVVISO PUBBLICO Peste Suina Africana (PSA) – Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4/2026 – Misure di biosicurezza per…

Data:

13 Luglio 2026

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Peste Suina Africana – Ordinanza n. 4/2026: obblighi per attività all’aperto e segnalazione carcasse

AVVISO PUBBLICO

Peste Suina Africana (PSA) – Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4/2026 – Misure di biosicurezza per le attività all’aperto

Si informa la cittadinanza che in data 6 luglio 2026 è stata emanata l’Ordinanza n. 4/2026 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, recante “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”, in vigore fino al 28 marzo 2027 (pubblicata in G.U. n. 156 dell’8/07/2026).

Il territorio del Comune di Castiglione Tinella ricade in Zona di Restrizione soggetta alle misure dell’Ordinanza. Si richiama in particolare l’attenzione su quanto segue:

Attività all’aperto con più di 20 partecipanti Nelle zone di restrizione II e III, le seguenti attività, se coinvolgono più di 20 persone, sono soggette a preventiva valutazione favorevole dell’Autorità Competente Locale (Servizio Veterinario ASL) ai fini della verifica del rispetto delle misure di biosicurezza:

  • trekking ed escursionismo organizzato
  • biking e manifestazioni ciclistiche
  • pesca sportiva e competizioni di pesca
  • attività agrosilvo-pastorali
  • monitoraggio ambientale e faunistico
  • raccolta di funghi e tartufi
  • manifestazioni religiose, culturali e associative
  • attività di campeggio
  • utilizzo di aree picnic
  • transumanza e alpeggio

Gli organizzatori di eventi con queste caratteristiche sono invitati a contattare per tempo il Comune e il Servizio Veterinario ASL competente per l’acquisizione del parere preventivo.

Obblighi per tutta la cittadinanza

  • segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario ASL o alla Polizia locale/provinciale il rinvenimento di cinghiali morti o moribondi;
  • non toccare, spostare, manipolare o occultare le carcasse;
  • evitare l’abbandono di rifiuti e residui alimentari che possano attirare i cinghiali;
  • rispettare le misure di biosicurezza previste per le attività svolte nelle aree naturali (cambio e disinfezione di calzature, disinfezione di mezzi e attrezzature).

Per informazioni

Il testo integrale dell’Ordinanza n. 4/2026 è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-08&atto.codiceRedazionale=26A03443&elenco30giorni=false

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Ultimo aggiornamento: 13 Luglio 2026, 11:32